Disagi nel test del nuovo servizio di news

Lo staff di CatastoCagliari.it si scusa con i membri della sua comunità per i disagi creati con l’invio di mail dal servizio di newsletter in fase di test. Questo nuovo servizio ha lo scopo di tenere informati, quanti lo gradiscono, sui post e sulle news del sito. Rimedieremo quanto prima all’inconveniente certi di una vostra comprensione.

Saluti da

Mario Vincenti e lo Staff di CatastoCagliari

Nuove tariffe per le visure catastali

Per chiarire quanto costeranno le visure catastali dal primo ottobre 2012 Vi consigliamo di leggere attentamente la circolare pubblicata sul sito dell’Agenzia del territoro al seguente indirizzo:

http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/documentazione/circolari/Circolare_4-2012.pdf

Sono ben accetti i vostri pareri su questa operazione

Grazie

Mario Vincenti e Staff

Data di pubblicazione delle mappe dell’impianto catastale

Con questo articolo cercheremo rispondere ad un quesito che molti ci pongono in riguardo alla data di pubblicazione delle mappe dell’impianto catastale.
Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è entrato in conservazione nel 1932.
La creazione delle mappe del nuovo catasto edilizio urbano ha avuto inizio nel 1939 e sul retro di ogni foglio sono state riportate le date dell’aggiornamento fino all’anno 1963 in cui è entrato in conservazione il nuovo catasto edilizio urbano in sigla N.C.E.U
La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali:
Regio Decreto 08/10/1931 n. 1572
Buon lavoro

Nuova piattaforma wordpress per CatastoCagliari.it

Come anticipato via mail ai nostri iscritti, il blog  CatastoCagliari.it ha migrato le sue pagine alla nuova piattaforma WordPress. Lo staff del blog è impegnato per evitare qualunque disaggio a quanti frequentano questo spazio pur nella consapevolezza che in questa fase qualche dettaglio  potrebbe causare dei temporanei  blackout nell’accesso alle sezioni più visitate del sito e ci scusiamo fin da ora se questo dovesse capitare ma sappiamo che capirete il nostro sforzo per cercare di mantenere gratuito questo servizio basandoci solo sulle nostre limitate risorse economiche.

Costi per visure catastali e liquidazione dei diritti per gli accatastamenti dal 1 Ottobre 2012 DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012 , n. 16

Ecco la sintesi del testo coordinato del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 che stabilisce i costi per visure catastali e liquidazione di diritti per gli accatastamenti:

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012 , n. 16

Art. 6

5-bis. Le Agenzie fiscali e gli agenti della riscossione di cui all’articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, per l’espletamento dei compiti istituzionali accedono, anche con modalita’ telematiche, in esenzione da tributi e oneri, ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale e dell’anagrafe immobiliare integrata, gestite dall’Agenzia del territorio, nonche’ delle banche dati del libro fondiario e del catasto gestite dagli enti pubblici territoriali.

5-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, diverse da quelle indicate al comma 5-bis, per l’assolvimento dei fini istituzionali accedono, con modalita’ telematiche e su base convenzionale, in esenzione da tributi, ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall’Agenzia del territorio.

 

5-quater. L’accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall’Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprieta’ o di altri diritti reali di godimento.

 

5-quinquies. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio sono stabiliti modalita’ e tempi per estendere il servizio di consultazione di cui al comma 5-quater anche per via telematica in modo gratuito e in esenzione da tributi.

 

5-sexies. Fatto salvo quanto disposto dai commi da 5-bis a 5-quinquies, per la consultazione telematica della banca dati ipotecaria gestita dall’Agenzia del territorio sono dovuti i tributi previsti dalla tabella allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, con una riduzione del 10 per cento.

 

5-septies. Al titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a il numero d’ordine 2.2. e’ sostituito dal seguente:

2.2. per ogni unita’ di nuova costruzione ovvero derivata da dichiarazione di variazione:

2.2.1 per ogni unita’ appartenente alle categorie a destinazione ordinaria (categorie dei gruppi A, B e C) e a quelle

censite senza rendita: euro 50,00;

2.2.2 per ogni unita’ appartenente alle categorie a destinazione speciale (categorie dei gruppi D ed e): euro 100,00;

b dopo il numero d’ordine 3, e’ aggiunto il seguente:

3-bis. Consultazione degli atti catastali:

3-bis.1. consultazione effettuata su documenti cartacei, per ogni richiedente e per ogni giorno o frazione: euro 5,00;

3-bis.2. consultazione della base informativa:

consultazione per unita’ immobiliare: euro 1,00;

consultazione per soggetto, per ogni 10 unita’ immobiliari, o frazione di 10: euro 1,00;

elenchi di immobili con estrazione di dati selezionati ed ogni altra consultazione, per ogni 10 unita’ immobiliari, o frazioni di 10: euro 1,00.

 

5-octies. Fatto salvo quanto disposto ai commi da 5-bis a 5-quinquies, per la consultazione telematica della banca dati catastale gestita dall’Agenzia del territorio sono dovuti i tributi previsti dal titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come da ultimo modificato dal presente articolo, con una riduzione del 10 per cento.

 

5-novies. I tributi per la consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale di cui ai commi da 5-sexies a 5-octies si applicano nella misura ivi prevista anche nel caso in cui i dati richiesti vengano rilasciati in formato elaborabile.

5-decies. Al numero d’ordine 6 della tabella allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e

successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero d’ordine 6.1 e’ sostituito dal seguente:

6.1 per ogni soggetto: euro 0,15;

b) la nota del numero d’ordine 6.1 e’ sostituita dalla seguente:

l’importo e’ dovuto anticipatamente. Il servizio sara’ fornito progressivamente anche in formato elaborabile. Fino all’attivazione del servizio di trasmissione telematica l’elenco dei soggetti continua a essere fornito su supporto cartaceo a richiesta di chiunque, previo pagamento del medesimo tributo di euro 0,15 per ogni soggetto.